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Associazione Banda Città di Mantova

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1

E’ costituita l’Associazione BANDA CITTA’ DI MANTOVA.

Art. 2

Essa ha sede in Mantova.

Art. 3

L’Associazione ha lo scopo di promuovere la musica ad orientamento bandistico, attraverso la costituzione ed il funzionamento di una Scuola di Musica ad Orientamento Bandistico. La scuola di Musica preparerà i nuovi allievi che andranno a costituire la BANDA CITTA’ DI MANTOVA la quale, attraverso la partecipazione alle varie manifestazioni, contribuirà al proprio sostegno economico ed a quello della Scuola di Musica. L’Associazione, attraverso la musica e attività di carattere culturale, sportivo, ricreativo, ha inoltre quale scopo sociale l’aggregazione dei giovani, e di far nascere in essi la passione per la musica stessa e per la cultura in generale. Associazione non ha scopo di lucro.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4

Il patrimonio è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;

  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del rendiconto;

  3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote sociali;

  2. dall’utile derivante da manifestazioni e partecipazione ad esse;

  3. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art. 5

L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il rendiconto consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

SOCI

Art. 6

Sono soci tutte le persone fisiche, giuridiche od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 7

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di ottenere una riduzione sui costi per la partecipazione alle manifestazioni promosse dall’Associazione.

Art. 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dalla Assemblea dei soci con voto a maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9

L’Associazione è amministrata da un consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri da un minimo di 7 ad un massimo di 11, eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di anni 3. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea.

Art. 10

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 11

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consultivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di collaboratori determinandone il compenso e compila il regolamento per il funzionamento dell’Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 13

Il Presidente ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art. 14

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno entro il 30 aprile mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contente l’ordine del giorno, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea potrà essere convocata su domanda firmata da almeno un quinto dei soci a norma dell’art. 20 del C. C.. L’Assemblea deve essere convocata in Mantova, anche fuori dalla sede sociale.

Art. 15

L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto e su tutto quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 16

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Per essere eletti alle cariche sociali devono essere iscritti almeno da tre mesi. E’ vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due. Le deleghe verranno certificate dal Presidente, o da un suo incaricato, entro un’ora prima dell’Assemblea.

Art. 18

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci; in seconda convocazione, essa è validamente costituita con almeno la presenza di un terzo di detti soci.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 19

La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti ogni 3 anni dalla Assemblea dei soci. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno un relazione ai rendiconti annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

SCIOGLIMENTO

Art. 20

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

CONTROVERSIE

Art. 21

Tutte le altre controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Provibiri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.


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